Comunicazione preventiva relativo all’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale.

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La L. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione preventiva relativo all’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Il nuovo obbligo è finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Più nel dettaglio, l’art. 14, comma 1, D.lgs. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L.146/2021 – prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022,l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che tale obbligo riguarda solo i committenti che operano in qualità di imprenditori.

L’obbligo deve essere assolto prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale.
Tuttavia, l’obbligo in questione riguarda solo i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota dell’INL.

Inoltre, chiarendo un dubbio interpretativo emerso, l’INL ha chiarito che per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota – ossia all’11 gennaio 2022 – nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.

In allegato alla nota dell’INL è possibile trovare l’elenco completo degli indirizzi mail degli INL territoriali a cui è possibile inviare la comunicazione preventiva.

Quanto al contenuto, la comunicazione deve indicare:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

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